La Cassazione ha stabilito che l’assistenza al familiare invalido non deve necessariamente coincidere con l’orario di lavoro.
E comunque, ha ribadito la Cassazione, spetta al datore di lavoro provare l’uso improprio dei permessi retribuiti. Il caso esaminato riguardava un lavoratore licenziato perché accusato di aver fruito in modo improprio dei permessi previsti dalla legge 104 per l’assistenza alla madre invalida, in quanto si era recato al mare con il figlio in due giornate tra le ore 8:00 e le 13:00.

Facciamo un passo indietro: è possibile utilizzare i permessi della Legge 104 anche al di fuori dell’orario di lavoro purché l’assistenza sia effettiva e prevalente nel corso della giornata, di conseguenza non è necessario che coincida con il turno lavorativo. Il principio è che l’accudimento al familiare con disabilità grave deve essere il fulcro della giornata, e il lavoratore può organizzare i tempi in modo flessibile. Una sentenza importante che fa da giurisprudenza per il futuro.
La Legge 104 non specifica orari precisi per l’assistenza, ma si focalizza sulla necessità di questa attività per il disabile. L’uso dei permessi al di fuori dell’orario di lavoro è lecito a condizione che l’assistenza al familiare sia effettiva e costituisca l’attività prevalente della giornata.
Permessi Legge 104: non c’è vincolo di orario di ufficio
La Corte di Cassazione ha chiarito che l’assistenza non deve necessariamente svolgersi negli stessi momenti del proprio turno. I permessi previsti dalla Legge 104/92 sono un aiuto economico e lavorativo per i lavoratori con disabilità grave o per i loro familiari e conviventi che li assistono, i quali possono godere di tre giorni di permesso mensile retribuito o di due ore di permesso giornaliero, a seconda delle esigenze.

Spettano a lavoratori disabili in situazione di gravità, a genitori, coniugi, parti dell’unione civile, conviventi e altri parenti o affini entro il 2° grado della persona con disabilità grave, parenti o affini di 3° grado: in condizioni specifiche, come se il genitore, coniuge o convivente principale sia ultra-sessantacinquenne, affetto da patologie invalidanti, o deceduto
Il tempo libero dal lavoro deve essere chiaramente e inequivocabilmente dedicato all’assistenza del disabile. Dunque si possono utilizzare i permessi anche per assistere il familiare di notte o in altri momenti che non rientrano nell’orario di lavoro, purché sia per svolgere l’assistenza effettiva. Questa flessibilità è finalizzata a permettere al lavoratore di organizzare l’assistenza secondo le esigenze del familiare disabile, adattandosi meglio alla vita quotidiana.